Informazioni generali
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di:
• liquidazione
• fine stagione
• promozionali
• sottocosto
nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.
Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
Periodo e durata:
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
La durata massima di ciascun periodo di vendita di liquidazione è di 13 settimane.
Per la VENDITA DI LIQUIDAZIONE deve essere inoltrata al comune apposita comunicazione presentata esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it, per la compilazione della domanda accedere al Link Servizio online.
Vendite di fine stagione (saldi)
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Periodo e durata:
Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio di ogni anno, sino al giorno 28 febbraio.
Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi a partire dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto di ogni anno.
Non è prevista nessuna comunicazione al Comune per tale attività.
Vendite promozionali
Con la vendita promozionale, l’operatore commerciale pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.
Periodo e durata: In ciascun anno solare l’operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.
L’operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale ultimo divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità. Non è prevista nessuna comunicazione al Comune per tale attività.
Vendite sottocosto
Per vendite sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture d'acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
Può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero dei prodotti di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta. La vendita sottocosto non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno venti giorni dalla precednetesalvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno".
La vendita sottocosto non si applica agli esercenti la forma speciale di vendita (vendita effettuata negli spacci interni, delle vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il domicilio dei consumatori) e al commercio sulle aree pubbliche.
Per la VENDITA SOTTOCOSTO deve essere inoltrata al comune apposita comunicazione presentata esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it, per la compilazione della domanda accedere al Link Servizio online.
Costi
Per le spese istruttoria pratica vedere TARIFFARIO
Sono esenti dall’imposta di pubblicità gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all’attività svolta che non superino la superficie di mezzo metro quadrato.
Il cartello quindi per essere esente:
- deve essere esposto sulla vetrina/porta del negozio (uno per vetrina/porta)
- deve essere di superficie ciascuno inferiore a mezzo metro quadro
- deve riportare solo la promozione/avviso (esempio “saldi”, “percentuale di sconto”), senza il nome del negozio/attività;
Se viene a mancare anche uno solo di questi requisiti, il cartello diventa tassabile.
Link a servizio online
A chi rivolgersi
Orari di apertura
Contatti
- Telefono: 0499709363
Email: commercio@comune.piove.pd.it
- Pec: polisportello@pec.comune.piove.pd.it
Ultimo aggiornamento:
13/06/2023-
Approfondimenti
Normativa:
- D.P.R. n. 218/2001 "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."
- D. Lgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. "
- Legge regionale n. 50, del 28 dicembre 2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"
- D.G.R. n. 586 del 10/05/2011 " Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Articolo 34. Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie"
- D.G.R. n. 1105, del 28 giugno 2013 " Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto". Articolo 25. Disciplina delle vendite straordinarie."
E' possibile consultare la normativa aggiornata accedendo al seguente link: Disciplina vendite straordinarie Regione VenetoDocumentazione da presentare:
• Vendite di liquidazione - trasmissione tramite SUAP
Le vendite di liquidazione devono essere comunicate al Comune in cui ha sede l’esercizio e tale comunicazione deve essere effettuata tramite SUAP almeno 7 gg prima dell'inizio della vendita.
Alla comunicazione deve essere allegata la specifica documentazione sottoindicata.
In caso di:- cessazione dell'attività e trasferimento dell'azienda in altri locali. La comunicazione relativa alle vendite di liquidazione deve essere corredata degli estremi della comunicazione di cessazione dell’attività presentata al comune ovvero, se trattasi di trasferimento, degli estremi della prescritta segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dell’autorizzazione comunale, nonché dell’indicazione della data prevista per la cessazione medesima;
- cessazione dell'affittanza di azienda: la richiesta deve essere corredata di copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso;
- cessione dell'azienda: la richiesta deve essere corredata di copia dell'atto pubblico o del preliminare di vendita registrato;
- rinnovo o trasformazione dei locali: la richiesta deve essere corredata di copia di una relazione in cui vengono descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale; deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
- estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori (S.C.I.A., autorizzazione o concessione edilizia, ASL, VV.FF. etc.) ove previsto;
In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni; il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune.
Successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione.
• Vendite di fine stagione e vendite promozionali
Nessuna comunicazione deve essere presentata al Comune.
• Vendite sottocosto - trasmissione tramite SUAP
Pubblicità
La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione" o "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").
Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.
Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della formula "vendite fallimentari".
Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.
Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno. -
Responsabili
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Attività produttive - Commercio (Responsabile: Loncao Laura - Responsabile settore IV attività produttive - cultura)Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)
Segretario generale -
Dettagli Procedimento