Informazioni generali

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di:
• liquidazione
• fine stagione
• promozionali
• sottocosto
nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.
Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.

Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
Periodo e durata:
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
La durata massima di ciascun periodo di vendita di liquidazione è di 13 settimane.

Per la VENDITA DI LIQUIDAZIONE deve essere inoltrata al comune apposita comunicazione presentata esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it, per la compilazione della domanda  accedere al Link Servizio online.

Vendite di fine stagione (saldi)
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Periodo e durata:
Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio di ogni anno, sino al giorno 28 febbraio.
Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi a partire dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto di ogni anno.
Non è prevista nessuna comunicazione al Comune per tale attività.


Vendite promozionali
Con la vendita promozionale, l’operatore commerciale pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.
Periodo e durata: In ciascun anno solare l’operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.
L’operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale ultimo divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità. Non è prevista nessuna comunicazione al Comune per tale attività.

Vendite sottocosto
Per vendite sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture d'acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
Può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero dei prodotti di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta. La vendita sottocosto non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno venti giorni dalla precednetesalvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno".
La vendita sottocosto non si applica agli esercenti la forma speciale di vendita  (vendita effettuata negli spacci interni, delle vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il domicilio dei consumatori) e al commercio sulle aree pubbliche.

Per la VENDITA SOTTOCOSTO deve essere inoltrata al comune apposita comunicazione presentata esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it, per la compilazione della domanda  accedere al Link Servizio online.
 

Costi

Per le spese istruttoria pratica vedere TARIFFARIO

Sono esenti dall’imposta di pubblicità gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all’attività svolta che non superino la superficie di mezzo metro quadrato.
Il cartello quindi per essere esente:
- deve essere esposto sulla vetrina/porta del negozio (uno per vetrina/porta)
- deve essere di superficie ciascuno inferiore a mezzo metro quadro
- deve riportare solo la promozione/avviso (esempio “saldi”, “percentuale di sconto”), senza il nome del negozio/attività;
Se viene a mancare anche uno solo di questi requisiti, il cartello diventa tassabile.

Link a servizio online

Orari di apertura

Contatti

Ultimo aggiornamento:

13/06/2023