Informazioni generali

E' l'apposita dichiarazione che deve essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Cosa si può dichiarare
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare, a titolo definitivo:
- stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione;
- stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.
Quindi non possono essere riportate nella dichiarazione d'atto notorio informazioni su fatti che devono ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce, accettazioni di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti tra privati.
In questi casi occorre rivolgersi ad un notaio.

Prerequisiti
Il cittadino deve essere maggiorenne.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia presentata da cittadini dell'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari dimoranti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.

Modalità di presentazione
Se la dichiarazione è rivolta a:

  • ente pubblico o gestore di pubblico servizio la dichiarazione va firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure firmata  ed inviata via posta, fax, email o pec allegando copia di un documento di identità del dichiarante;
  • soggetti privati (ad es. banche, assicurazioni) o a Pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad es. delega a riscuotere pensioni, contributi, ecc.) la firma deve essere autenticata.
    L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Tempi

Il ricevimento della dichiarazione e l'eventuale autentica sono immediati, allo sportello.

Costi

Nel caso di richiesta di autentica di firma sulla dichiarazione sostitutiva:
- una marca da bollo da € 16,00 (salvo casi espressi di esenzione)
 

A chi rivolgersi

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12.30; martedì 15.00 - 17.30
sabato: 8.30 – 11.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

08/11/2023