Informazioni generali

Per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia e comunque in tutti i casi in cui la legge lo prescrive, è prevista la tenuta di speciali REGISTRI per l'annotazione di operazioni commerciali, tali registri  possono essere sia in formato cartaceo che in formato informatico/elettronico, ed è prevista la vidimazione degli stessi da parte dell'autorità competente.

Sono di competenza del Comune la vidimazione dei seguenti registri:

  • Registro degli affari giornalieri delle agenzie di affari per conto terzi;
  • Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
  • Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.
  • Registro attività di commercio alll'ingrosso di auto usate

Per la VIDIMAZIONE DEI REGISTRI sopra indicati deve essere inoltrata al comune apposita comunicazione presentata esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica ww.impresainungiorno.gov.it, per la compilazione della domanda  accedere al Link Servizio online.

I registri in formato CARTACEO devono essere debitamente bollati, a norma di legge, numerati in ogni foglio e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse, oppure in alternativa in fase di compilazione della domanda telematica di vidimazione può essere scelta l'opzione di "Autovidimazione" dove il richiedente si impegna a tenere in allegato al Registro delle operazioni  la ricevuta di presentazione della comunicazione al SUAP.

I registri in formato ELETTRONICO devono assolvere gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato, in fase di compilazione della domanda telematica di vidimazione può essere scelta l'opzione di "Autovidimazione" dove il richiedente si impegna a tenere in allegato al Registro delle operazioni  la ricevuta di presentazione della comunicazione al SUAP.

In ogni caso i registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Sono rimaste di competenza dell’Autorità di P.S. (Questura) la bollatura e vidimazione dei seguenti registri:

  • Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;
  • Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;
  • Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi, esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;
  • Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
  • Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.

 

Tempi

Entro 30 gg dalla presentazione della richiesta

Costi

Spese istruttoria: vedere TARIFFARIO

 

Link a servizio online

Orari di apertura

Contatti

Ultimo aggiornamento:

13/06/2023