Informazioni generali

Un cittadino che riceve un verbale di violazione delle norme del Codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa (pagamento di una multa) può presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace territorialmente competente, chiedendo che siano valutate le sue ragioni.
I due tipi di ricorso sono alternativi, non si può ricorrere a entrambe le autorità perchè il ricorso all'una eslude il ricorso all'altra.
Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale d'accertamento di infrazione (contestazione immediata o notifica di copia del verbale).

Ricorso al Prefetto
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale:
- a mano al Polisportello del Comune di Piove di Sacco, sito in viale degli Alpini n. 1 35028 Piove di Sacco (PD) o con raccomandata AR inviata allo stesso indirizzo.
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: polisportello@pec.comune.piove.pd.it . Il ricorso deve essere sottoscritto con firma digitale, o trasmesso con firma scansionata, in formato pdf.
- direttamente al Prefetto di Padova – p.zza Antenore n. 3 35121 Padova - a mezzo raccomandata AR o tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.prefpd@pec.interno.it con le medesime modalità indicate al punto precedente.
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.

Quando non è possibile presentare ricorso al Prefetto
- Quando è avvenuto il pagamento in misura ridotta (somma riportata sul verbale);
- quando siano trascorsi i termini di legge (60 giorni dalla notifica);
- quando si tratti di una violazione che riveste carattere penale;
- quando sia stato ricevuto solo il preavviso di violazione (il foglietto colorato che di solito viene posizionato sul tergicristallo del veicolo in caso di divieto di sosta) perché è un semplice "preavviso" e non un verbale vero e proprio;
- quando non si è intestatari del verbale: pertanto non è ammissibile il ricorso da parte di chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell'infrazione ma il cui nominativo non risulta indicato nel verbale.

Come procede il ricorso
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale adottando uno dei seguenti provvedimenti:
1. se il ricorso è accolto - il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione;
2. se il ricorso non viene accolto - il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Il termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza s'interrompe in caso di richiesta di audizione e rimane sospeso fino alla data dell'audizione stessa.
L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua emissione (360 gg se il destinatario risiede all'estero).
Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro il termine su indicato di 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera accolto.

Ricorso al giudice di pace
In alternativa al ricorso al Prefetto, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace di Padova.
Il ricorso, da presentare con apposito modulo, va depositato direttamente presso l'ufficio di cancelleria, via Rezzonico, 31 - 35131 Padova o inoltrato tramite raccomandata a.r.
Tutte le informazioni relative alla modalità per riccorrere davanti al Giudice di Pace, sono consultabili nel sito dell'  Ufficio del giudice di Pace , alla voce “Ricorsi contro le sanzioni amministrative” .

Le  norme
Artt. 203 e 204-bis del D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada), art. 388 DPR 495/92 (reg. di esec. e di attuazione del nuoco codice della strada), art. 7 D.Lgs. 01.09.2011 n. 150.

Costi

Ricorso al Prefetto: nessun costo

Ricorso al Giudice di Pace:
è previsto il pagamento di un “contributo unificato” più eventuali diritti. La tabella dei costi è consultabile nel sito dell' ufficio del Giudice di Pace alla voce “Tariffe iscrizioni civili”.

A chi rivolgersi

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì: 9.00 – 12.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

29/01/2024