Informazioni generali
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016 che prevede la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel comune e coabitanti.
Impedimenti
Non è possibile costituire convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità o adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un’unione civile.
Costi
nessun costo
A chi rivolgersi
Orari di apertura
Contatti
- Telefono: 0499709333
Email: polisportello@comune.piove.pd.it
- Pec: polisportello@pec.comune.piove.pd.it
Ultimo aggiornamento:
29/04/2022-
Approfondimenti
Normativa:
Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
Documentazione da presentare:
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell’apposita dichiarazione, scaricabile nella sezione Modulistica.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità:- consegna diretta al Polisportello in viale degli Alpini n.1
- spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo “Polisportello, viale degli Alpini n.1-35028 Piove di Sacco”
- trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d’identità dei sottoscrittori
- tramite fax 049 9701110
- via posta elettronica demografici@comune.piove.pd.it
- via pec polis portello@pec.comune.piove.pd.it
- trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interesasati inviata
- via posta elettronica demografici@comune.piove.pd.it
- via pec polis portello@pec.comune.piove.pd.it
Ulteriori informazioni:
Cessazione della convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d’atto da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe avviene per- venir meno della coabitazione
- in caso di matrimonio o unione civile tra gli stessi o tra uno di essi ed una terza persona
- quando, da dichiarazione di uno o di entrambi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In questa ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane invariato sotto il profilo anagrafico.
Contratto di convivenza
I conviventi hanno la possibilità di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato che lo inoltrerà, entro 10 giorni, al comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
-
Responsabili
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Servizi demografici (Responsabile: Rauli Katia - Responsabilde del settore III - Servizi alla persona e sociale)Responsabile del procedimento:
Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)
Segretario generale -
Dettagli Procedimento
Modalità avvio:
Ad istanza dell'interessatoConclusione procedimento:
Provvedimento espresso