Si informa la cittadinanza che, in base alle recenti disposizioni introdotte per favorire l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnavabili, l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici è considerato, ai fini edilizi, intervento di manutenzione ordinaria e quindi assoggettato al regime di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 380/2001.
Tale disposizione vale anche per gli immobili ricadenti all'interno della Zona A del Centro Storico, così come individiata dallo strumento ubanistico comunale.
Quest'ultima fattispecie è stata oggetto di una modifica di Legge (L. 34/2022) in vigore dal 29 aprile scorso che ha introdotto modifiche al comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
La norma di cui sopra si riferisce anche alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti.
Tali opere non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo.
La regola di cui al punto precedente opera anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Al di fuori dei casi sopra elencati sarà necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l'Edilizia al n. 0499709408 negli orari indicati qui oppure scrivere una e-mail all'indirizzo: edilizia@comune.piove.pd.it