Informazioni generali
L'art 67 del vigente Regolamento Edilizio Comunale stabilische che gli abbattimenti delle essenze arboree delle classi di prima o seconda grandezza, e della classe di terza grandezza con circonferenza misurata ad un metro da terra superiore a cm.60 (escluse quelle site in zona classificata come agricola dal vigente P.I. e quelle come gli arboreti specializzati con fine produttivo) devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale
utilizzando l'apposito modello, da presentarsi almeno 30 giorni prima delle operazioni di abbattimento.
La Comunicazione dovrà essere corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant’altro necessario a definire l’ubicazione e lo stato di necessità evidenziato, nonché dovrà indicare: tempi e modalità di abbattimento; tempi, specie da utilizzare, modalità ed interventi agronomici da effettuare in caso di reimpianto; calcolo e modalità di pagamento dell’eventuale indennizzo di cui al punto 17. Per il nulla osta vale il silenzio/assenso
dell'Amministrazione Comunale, la quale può comunque dare eventuali prescrizioni ovvero inibire gli abbattimenti entro i termini. Le comunicazioni incomplete non potranno essere ritenute valide.
L'abbattimento di uno o più esemplari arborei delle classi di prima o seconda grandezza, e della classe di terza grandezza con circonferenza misurata ad un metro da terra superiore a cm 60 (escluse quelle site in zona classificata come agricola dal vigente P.I. e quelle come gli arboreti specializzati con fine produttivo) potrà essere effettuato esclusivamente nei seguenti casi:
a) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
b) in presenza di uno o più esemplari arborei, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per
l’incolumità delle persone o delle cose;
c) quando l’abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di aree verdi;
d) quando l’abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli
esemplari al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
e) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che,
oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d’accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della
pianta e della sua stabilità meccanica;
f) quando l’alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisori, ecc., nonché la
funzionalità dei manufatti;
g) quando l’alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature
(esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative.
Nel caso di grave e imminente pericolo per l’incolumità delle persone, accertato dall'Autorità competente, potranno essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell’area
interessata, anche mediante l’abbattimento degli alberi pericolanti, dando preventiva comunicazione all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e successivamente (entro
cinque giorni) presentando una dettagliata relazione comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza.
Per salvaguardare l'entità del patrimonio arboreo, chi ha abbattuto un albero deve provvedere alla sua sostituzione, entro un anno, con un'altra pianta che sia almeno della stessa classe di
grandezza, oppure può assolvere ugualmente al suo obbligo pagando l'equivalente del prezzo medio di un albero di prima grandezza tra quelli inclusi nelle allegate tabelle “A” e “B”.
Gli abbattimenti non potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell’avifauna.
Nei casi di violazione delle norme delll'art. 67 del REC (abbattimento di alberi senza preventiva comunicazione), sarà applicata dal Responsabile dell’ufficio comunale competente una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ornamentale delle piante abbattute, e comunque con importo minimo e massimo stabiliti dall’articolo 127 del REC.
Tempi
Dopo 30 giorni dalla presentazione della comunicazione si forma il silenzio-assenso
Costi
Non sono previsti costi per tale procedura
A chi rivolgersi
Orari di apertura
Contatti
- Telefono: 0499709111
Email: edilizia@comune.piove.pd.it
- Pec: polisportello@pec.comune.piove.pd.it
- Fax: 0499702193